ORARIO DI LAVORO ROMANO: LA PROPOSTA USB IN RISPETTO DELLE NORME
Le parti
In considerazione delle modifiche organizzative e funzionali intervenute negli anni a seguito di provvedimenti normativi riguardanti la Corte dei conti,
Al fine di assicurare una maggiore efficienza dei servizi, e di armonizzare i tempi di vita e di lavoro del personale, nonché l’effettiva parità di genere,
Convinti che una migliore conciliazione tra il tempo di lavoro ed il tempo di vita dei dipendenti, rappresenti un fattore positivo per la vita delle persone e contemporaneamente un momento di crescita organizzativa e funzionale per l’Istituto,
Convenendo sulla necessità di rendere concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro
Concordano
Art. 1
Orario di servizio
L’orario di servizio inizia alle ore 7.30 e termina alle ore 19.30, dal lunedì al
venerdì.
Al di fuori dell’orario di servizio possono essere effettuate prestazioni di lavoro
straordinarie connesse a specifici progetti e/o ad eccezionali esigenze.
Art. 2
Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. L’orario settimanale prescelto dovrà assicurare l’intera copertura delle 36 ore previste, nel rispetto della normativa vigente. Il profilo orario adottato sarà vincolante per sei mesi dalla data di inizio. L’orario di lavoro del personale addetto al Front Office dovrà essere compatibile con l’orario di apertura al pubblico, ed iniziare in tempo utile per garantire un corretto servizio all’utenza. Nelle giornate di apertura pomeridiana al pubblico dovrà essere garantita la completa assistenza all’utenza presente. A tal fine si potrà agire sugli istituti della flessibilità e della pausa pranzo.
Art. 3
FLESSIBILITA’
Viene riconosciuta una fascia di flessibilità in ingresso, dalle 7.15 alle 9.30, a tutti i dipendenti.
In base all’orario di entrata, ricompreso nel predetto arco temporale, il lavoratore è tenuto a completare il proprio orario di lavoro secondo il profilo orario stabilito per quella giornata lavorativa. La flessibilità in uscita consente di anticipare l’uscita dal normale orario per un massimo di 1 ora, previa comunicazione all’Ufficio di appartenenza. In ogni caso, il dipendente è tenuto ad effettuare, entro la fine del mese successivo, il recupero delle ore di cui ha usufruito.
La flessibilità in entrata e in uscita non incide sul monte ore dei permessi annuali (36 ore).
Su richiesta motivata ed autocertificata il dipendente potrà anticipare l’entrata alle ore 7.00, in base a particolari situazioni personali, sociali e familiari, organizzative o logistiche, pendolarità, ivi comprese le tipologie previste dall’art. 3 CCNL del 12/01/1996 (tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato), compatibilmente con le esigenze di servizio
Art. 4
PAUSA PRANZO
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto, al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, ad una pausa, da effettuarsi nell’arco temporale che va dalle 12.30 alle 15.00. La durata minima è di 30 minuti. Nel caso in cui, per motivate esigenze istituzionali e di servizio non fosse possibile effettuare la pausa nell’arco di tempo previsto, la pausa è inglobata nell’orario di lavoro, fermo restando il diritto al buono pasto.
Su richiesta motivata ed autocertificata, in base a particolari situazioni personali, sociali e familiari, organizzative o logistiche, pendolarità, ivi comprese le tipologie previste dall’art. 3 CCNL del 12/01/1996 (tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato), compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente potrà effettuare una pausa della durata di 10 minuti, anche ai sensi del d.lgs. n.66/2003 e dell art.7 del CCNL 16 maggio 1995
Art. 4bis INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Tenuto conto della peculiarità del nostro Istituto, nonché dell’art. 8 del D.lgs. n. 66/2003, considerato che chi svolge la propria opera ai videoterminali ha diritto ad una interruzione di 15 minuti ogni due ore di lavoro consecutivo D.lgs n.81/08, nel caso in cui tale interruzione venga effettuata tra le ore 12.30 e le ore 15.000, la stessa verrà considerata quale pausa parziale per il recupero psicofisico e per l’eventuale consumazione del pasto, con diritto al buono pasto.
Art. 5 RINUNCIA ALLA PAUSA
Il dipendente che certifichi di trovarsi in particolari situazioni di disagio, per insopprimibili esigenze familiari o di salute, anche ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente Accordo, può chiedere di non effettuare la pausa. In tal caso non verrà corrisposto il buono pasto.
Art. 6
BANCA DELLE ORE
Alla Banca delle ore affluiscono:
Ai sensi dell’art.27 del CCNL integrativo del 16/02/1999, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, compreso quello in part-time.
L’accantonamento in Banca ore avverrà al netto dei ritardi e dei permessi del mese precedente e del mese in corso.
Le ore accantonate potranno essere utilizzate a titolo di
a) Retribuzione su richiesta del lavoratore;
b) Fruizione delle ore accantonate o per permessi giornalieri o per giornate di riposo compensativo, da utilizzarsi inderogabilmente entro i sei mesi successivi all’anno di
maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento.
ART. 7
RIPOSI CONPENSATIVI
Al fine di agevolare il completamento delle attività inerenti alle funzioni svolte, ciascun dipendente, al di fuori delle prestazioni autorizzate come lavoro straordinario, può prestare le proprie attività in aggiunta all’orario contrattualmente determinato e senza che ciò comporti l’obbligo di una richiesta a fini autorizzatori, per un tempo massimo pari a 30 minuti giornalieri e per non più di 4 ore mensili. Le eccedenze orarie in questione non potranno superare, in qualsiasi momento, le 18 ore complessive e non faranno sorgere in capo al dipendente alcun diritto alla corresponsione di retribuzione economica, dovendo essere, assorbite attraverso riposi compensativi, anche giornalieri. I riposi compensativi di durata inferiore all’intera giornata lavorativa – al pari di quelli giornalieri – devono essere preventivamente autorizzati se superiori a 20 minuti.
ART. 8
ORARIO PLURISETTIMANALE
L’adozione dell’orario plurisettimanale consente all’Amministrazione di usufruire di prestazioni lavorative più intense in periodi di maggiore attività e al personale una gestione migliore dell’orario di lavoro e della propria vita familiare. Questa tipologia di orario di lavoro è estesa a tutto il personale amministrativo non dirigente della Corte dei conti che ne faccia richiesta, compatibilmente con le esigenze organizzative del proprio Ufficio nel limite massimo di 44 ore settimanali.
ART. 9
TELELAVORO
Viene introdotta, per chi ne faccia richiesta, la possibilità di usufruire del telelavoro. Verrà costituita una Commissione bilaterale, Amministrazione ed OO.SS., per stabilire i criteri e le modalità per la relativa applicazione.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle vigenti norme contrattuali e legislative.